ZES UNICA

Zona economica speciale per il Mezzogiorno

Il decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i. (artt. 4 e ss.) ha previsto e disciplinato la possibilità di istituire nelle aree delle regioni, individuate dalla normativa europea come “meno sviluppate” ed “in transizione”, che includano almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)Zone economiche speciali (ZES), che consentano lo sviluppo delle imprese ivi operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, mediante la creazione di condizioni più favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi. In particolare, le imprese operanti nelle ZES beneficiano di speciali condizioni, come ridefinite, da ultimo, con la riorganizzazione al sistema delle ZES operata dal decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i. (art. 57), consistenti sia in procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, sia in misure di agevolazione fiscale (c.d. credito d’imposta ZES).

Il decreto-legge n. 124/2023 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – “ZES unica” che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.

La costituzione di un’unica ZES consentirà di massimizzare nello scenario internazionale l’impatto competitivo dell’intero Mezzogiorno con il suo già rilevante apparato produttivo, che rappresenta un potenziale da valorizzare nelle sue molteplici articolazioni settoriali e territoriali, con riconoscimento di eguali chance di sviluppo a tutti i territori dell’Italia meridionale e a tutte le imprese già insediate nel Sud, o che in esso volessero insediarsi. Ai fini di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici fiscali riconosciuti alle imprese viene inoltre istituito il portale web della ZES unica nonché lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES nel quale confluiranno gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

 


Destinatari

La sezione è in fase di revisione in seguito alle disposizioni del DL 124/2023

Per beneficiare delle agevolazioni della ZES Unica, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Avere sede operativa o unità locale attiva in una delle regioni della ZES Unica
  • Realizzare nuovi investimenti in beni materiali strumentali
  • Mantenere l’attività nell’area agevolata per almeno 5 anni
  • Essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese
  • Avere DURC regolare e non trovarsi in stato di difficoltà economico-finanziaria
  • Non aver ricevuto aiuti considerati illegittimi o non rimborsati

Settori esclusi:

  • Industria siderurgica
  • Lignite e carbone
  • Trasporti, energia, finanza, assicurazioni
  • Imprese in difficoltà

Le imprese devono inoltre rispettare i limiti e le condizioni previsti dal Regolamento UE “de minimis” o GBER (aiuti compatibili con il mercato interno).

Requisiti

Per essere ammessi ai benefici ZES, i requisiti fondamentali sono:

  • Localizzazione dell’investimento in una delle otto regioni ZES
  • Nuovo investimento materiale (no mera sostituzione di impianti)
  • Sede regolarmente iscritta al Registro delle Imprese
  • Mantenimento dell’attività nell’area ZES per almeno 5 anni
  • DURC regolare e assenza di violazioni gravi fiscali o contributive
  • Rispetto delle norme sugli aiuti di Stato (de minimis o GBER)

Cosa finanzia

Il beneficio principale è un credito d’imposta sugli investimenti produttivi, con le seguenti caratteristiche:

Spese ammissibili:

  • Macchinari, impianti e attrezzature nuovi
  • Costruzione, ampliamento o ristrutturazione di immobili strumentali
  • Acquisto di immobili o terreni, fino al 50% del valore dell’investimento agevolato

Percentuale dell’incentivo:

  • Fino al 60% dell’investimento, variabile in base alla dimensione aziendale e alla regione
  • Il credito è cumulabile con altri incentivi nei limiti consentiti dalla normativa vigente

Come funziona

La procedura si articola in quattro fasi operative:

  • Predisposizione del progetto: descrizione tecnica e finanziaria del piano d’investimento
  • Domanda telematica: presentazione online tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, in finestre temporali annuali (es. 12 giugno – 12 luglio 2024)
  • Concessione del beneficio: ricezione della comunicazione con l’importo del credito riconosciuto
  • Utilizzo del credito: compensazione in F24 dal mese successivo alla notifica
  • Rendicontazione: dimostrazione dell’effettiva realizzazione dell’investimento per non perdere il beneficio

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