Transizione 5.0

Agevolazioni sulla digitalizzazione, transizione green e formazione del personale

Nell’anno 2024 è possibile accedere al credito d’imposta Transizione 5.0 per promuovere agevolazioni sulla digitalizzazione, transizione green e l’aggiornamento delle skills dei dipendenti. Gli incentivi possono essere recuperati attraverso il credito d’imposta (Rif. Legge n.160 del 27/12/2019 articolo 1, commi 210-217 e segg.). L’anno di imposta di riferimento è il 2024.


Che cos’è la Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è un incentivo promosso dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) che si pone l’obiettivo di supportare e traghettare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili supportando gli investimenti in digitalizzazione, transizione green e formazione del personale.

 

 

 

 

Il Piano Transizione 5.0 mira a favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite la concessione di crediti d’imposta, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.300.000.000.

Destinatari

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

Requisiti

Certificazioni richieste

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente (es. ESCo):

  • CERTIFICAZIONE EX ANTE: che attesti, prima dell’investimento, la riduzione dei consumi energetici potenzialmente conseguibili tramite gli investimenti 4.0;
  • CERTIFICAZIONE EX POST: che attesti, dopo l’investimento, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante (consumi energetici effettivamente raggiunti).

Le caratteristiche tecniche 4.0 dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura sono comprovate da apposita PERIZIA ASSEVERATA rilasciata da un ingegnere o da un professionista abilitato.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono essere attestati da apposita CERTIFICAZIONE A CURA DEL REVISORE DEI CONTI. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno beneficiare in aggiunta al credito d’imposta 5.0 fino a € 5.000.


Cosa finanzia

Sono ammissibili al beneficio 5.0 i progetti di innovazione aventi a oggetto investimenti in beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati secondo il modello “Industria 4.0” purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dell’unità produttiva o 5 % se calcolata sul processo interessato dall’investimento. A queste condizioni è possibile agevolare anche le spese di formazione e gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

Spese ammissibili

Concorrono alla base di calcolo per la determinazione del credito d’imposta gli investimenti e le spese relative a:

  • Beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati
    1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo;
    2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.
  • Beni materiali per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili:
  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • Spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi e alle nuove sfide dell’innovazione (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

Come funziona

Come richiedere il credito d’imposta della Transizione 5.0

È previsto un CREDITO D’IMPOSTA variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo, conseguita tramite gli investimenti:

 

  RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI
QUOTE DI INVESTIMENTO

Struttura produttiva:

dal 3 al 6%

Processo produttivo:

dal 5 al 10%

Struttura produttiva:

dal 6 al 10%

Processo produttivo:

dal 10 al 15%

Struttura produttiva:

oltre 10%

Processo produttivo:

oltre 15%

Fino a 2,5 milioni di € 35%

40%

45%
Da 2,5 a 10 milioni di € 15%

20%

25%
Da 10 a 50 milioni di € 5%

10%

15%

 

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. Nel 2024, ai sensi di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2024:

  • l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Lgs. n. 231/2001, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
  • il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

 

Normativa

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