Bonus Formazione 4.0
Bonus Formazione 4.0
Anche per l’anno 2023 è possibile accedere al Bonus Formazione 4.0 per promuovere l’aggiornamento delle skill dei dipendenti nell’ambito delle tecnologie dell’Industria 4.0. Gli incentivi possono essere recuperati attraverso il credito d’imposta (Rif. Legge n.160 del 27/12/2019 articolo 1, commi 210-217 e segg.). L’anno di imposta di riferimento è il 2022.
Che cos’è e a cosa serve il Bonus Formazione
Il credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 è stato introdotto nell’ambito del Piano nazionale Impresa 4.0 e consiste in un’agevolazione rivolta a tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.
Il piano ha l’obiettivo di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale in riferimento alle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0: le cosiddette tecnologie abilitanti (Fonte Mise).
A chi si rivolge il Bonus Formazione 4.0
Il beneficio è rivolto a:
- Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa;
- Residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.
I destinatari del Bonus Formazione 4.0
- Personale dipendente
- Lavoratori con contratto di apprendistato
- Altri collaboratori legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di apprendistato. In particolare, a questi ultimi, è consentita la partecipazione alle attività formative ma non vengono considerati ai fini del calcolo del credito d’imposta

In cosa consiste
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Aiuti, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0, sono così ripartite:
- Per le piccole imprese il 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- Per le medie imprese 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- Per le grandi imprese 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Avvertenza: con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Cosa finanzia
Ai sensi del suddetto decreto del 4 maggio 2018, danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:
- Big Data ed Analisi Dati
- Cloud e Fog Computing
- Cyber Security
- Sistemi Cyber-Fisici
- Prototipazione Rapida
- Sistemi di Visualizzazione e Realtà Aumentata
- Robotica Avanzata e Collaborativa
- Interfaccia Uomo-Macchina
- Manifattura Additiva
- Internet delle Cose e delle Macchine
- Integrazione Digitale dei Processi Aziendali
Gli ambiti di applicazione sono:
- Vendita e Marketing
- Informatica e Tecniche
- Tecnologie di produzione
Gli ambiti sono esplicati nell’ Allegato A (articolo 1, comma 48) (Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – Ambiti) Legge del 27/12/2017 n. 205.
- a) Vendita e marketing:
- Acquisti
- Commercio al dettaglio
III. Commercio all’ingrosso
- Gestione del magazzino
- Servizi ai consumatori
- Stoccaggio
VII. Tecniche di dimostrazione
VIII. Marketing
- Ricerca di mercato
- b) Informatica
- Analisi di sistemi informatici
- Elaborazione elettronica dei dati
III. Formazione degli amministratori di rete
- Linguaggi di programmazione
- Progettazione di sistemi informatici
- Programmazione informatica
VII. Sistemi operativi
VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Software oggetto dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- c) Tecniche e tecnologie di produzione
- Fabbricazione di armi da fuoco
- Fabbricazione di utensili e stampi
III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi
- Idraulica
- Ingegneria meccanica
- Ingegneria metallurgica
VII. Lavorazione della lamiera
VIII. Meccanica di precisione
- Lavorazione a macchina dei metalli
- Saldatura
- Siderurgia
XII. Climatizzazione
XIII. Distribuzione del gas XIV. Energia nucleare, idraulica e termica
- Ingegneria climatica Legge del 27/12/2017 n. 205 – Pagina 412
XVI. Ingegneria elettrica XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche
XVIII. Installazioni elettriche
XIX. Produzione di energia elettrica
- Riparazione di apparecchi elettrici
XXI. Elettronica delle telecomunicazioni
XXII. Ingegneria del controllo
XXIII. Ingegneria elettronica
XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione
XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche
XXVII. Robotica
XXVIII. Sistemi di comunicazione
XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni
XXX. Tecnologie di elaborazione dati
XXXI. Biotecnologie
XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
XXXIII. Ingegneria chimica
XXXIV. Ingegneria chimica dei processi
XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici
XXXVI. Tecniche di chimica dei processi
XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico)
XXXVIII. Tecnologie biochimiche
XXXIX. Cantieristica navale
- Manutenzione e riparazione imbarcazioni
XLI. Ingegneria automobilistica
XLII. Ingegneria motociclistica
XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli
XLIV. Progettazione di aeromobili
XLV. Manutenzione di aeromobili
XLVI. Agricoltura di precisione
XLVII. Lavorazione degli alimenti
XLVIII. Conservazione degli alimenti
XLIX. Produzione bevande
- Lavorazione del tabacco
- Scienza e tecnologie alimentari
LII. Confezione di calzature Legge del 27/12/2017 n. 205 – Pagina 413
LIII. Filatura
LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli
- Preparazione e filatura della lana
LVI. Produzione di capi di abbigliamento
LVII. Produzione di cuoio e pellami
LVIII. Sartoria
LIX. Selleria
- Tessitura industriale
LXI. Ceramica industriale
LXII. Ebanisteria
LXIII. Fabbricazione di mobili
LXIV. Falegnameria (non edile)
LXV. Lavorazione della gomma
LXVI. Lavorazione e curvatura del legno
LXVII. Lavorazione industriale del vetro
LXVIII. Produzione della plastica
LXIX. Produzione e lavorazione della carta
LXX. Produzione industriale di diamanti
LXXI. Tecnologie del legno da costruzione
LXXII. Estrazione di carbone
LXXIII. Estrazione di gas e petrolio
LXXIV. Estrazione di materie grezze
LXXV. Ingegneria geotecnica
LXXVI. Ingegneria mineraria
LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi
LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche
LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana
LXXX. Progettazione edilizia
LXXXI. Costruzione di ponti
LXXXII. Costruzione di strade
LXXXIII. Edilizia
LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
LXXXV. Ingegneria civile
LXXXVI. Ingegneria edile
LXXXVII. Ingegneria portuale
LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)
Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente ed ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Sono ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno, sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni.
In quest’ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate a:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea
- Istituti tecnici superiori
Secondo quanto stabilito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning (on-line), a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
Deve essere previsto un momento di verifica finale in cui il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.

Spese ammissibili e misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021 (2022, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione (per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede).
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.
Per coprire questi ultimi costi è però possibile, in alcuni casi, sfruttare i finanziamenti che mettono a disposizione i fondi interprofessionali, i bandi del Fondo Sociale Europeo (FSE) e i contributi degli enti paritetici, che possono arrivare a coprire anche il 100% del costo della docenza.

Come richiedere il credito d’imposta formazione
Al fine di poter usufruire del credito d’imposta per attività formative, l’ammontare del credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (nel quadro RU del Modello Unico), ed utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Dal 2020, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di Bilancio 2020, lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” non deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali.
Rimangono fermi tutti gli altri adempimenti. In particolare, come stabilito dal decreto del 4 maggio 2018:
- È necessario conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in
- I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque adempiere a tale obbligo di certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010. Per le spese sostenute per tale attività di certificazione contabile, è riconosciuto un credito di imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermi restando i limiti massimi annuali.
- Inoltre, secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).

Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti). Nel 2020, ai sensi di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020:
- l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Lgs. n. 231/2001, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
- il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Tabella riepilogativa

ESEMPIO DI PROGETTO E CALCOLO DEL CREDITO


PARAMETRI DIMENSIONALI

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell’azienda, devono entrambi sussistere. Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale.
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